Riferimenti Legislativi per INCARICATI ALLE VENDITE ESSENS
Professione regolamentata dalla LEGGE 173/2005 – D.Lgs 114/1998
E’ un’attività di CARATTERE OCCASIONALE fino al conseguimento di 6.410 € di reddito
annuo (inteso anno solare).
Entro questa soglia non è necessario aprire partita IV A
Oltre i 6.410 € di reddito annuo diventa una attività di CARATTERE ABITUALE e necessita
apertura partita IVA con codice 46.19.02 - INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO
Per i professionisti che avessero già partita IVA, superati i 6.410 € annui di reddito
derivante da questa attività, è sufficiente integrare sulla propria partita Iva il codice di
attività 46 19 02 (praticamente con lo stesso numero di partita IVA si svolgono 2 attività
che sono indipendenti tra di loro)
Per la NORMATIVA IVA vedi risoluzione Ministeriale 18/E del 27/01/2006
IL REDDITO DERIVANTE DA QUESTA ATTIVITA’ NON FA CUMULO CON ALTRI
REDDITI. E NON DEVE ESSERE DICHIARATO
Risoluzione Ministeriale n. 180/E del 12/07/95
IMPOSIZIONE FISCALE: ritenuta d’imposta definitiva alla fonte, a cura Essens, del 23%
sul 78% delle provvigioni (corrisponde al 17,94% dell’imponibile).
Essens agisce come Sostituto d’Imposta, per cui assolve agli obblighi fiscali IRPEF
Non sono ammesse né detrazioni IRPEF né detrazioni IVA
ISCRIZIONE INPS al superamento delle provvigioni di 6.410 €
Contributi INPS: 1/3 a carico incaricato alle vendite, 2/3 a carico Essens Riferimento legge
335/95
DETRAZIONE FISCALE: gli incaricati alle vendite che percepiscono esclusivamente
provvigioni da ESSENS, per qualsiasi importo, RESTANO FISCALMENTE A CARICO DEL
CONIUGE.
Dlgs 330/1994 art.3 – legge 473/94
NON SONO NECESSARI:
- ISCRIZIONE CCIAA (vedi C.M.I. n. 3407/C del 09.01.1997
- Dichiarazione studi di settore
- Dichiarazione e versamenti I.R.A.P .
- Iscrizione I.N.A.I.L.
Puoi reperire tutte le fonti normative citate sul sito www.studioconsult.it