Riferimenti Legislativi per INCARICATI ALLE VENDITE ESSENS

Professione regolamentata dalla LEGGE 173/2005 – D.Lgs 114/1998

E’ un’attività di CARATTERE OCCASIONALE fino al conseguimento di 6.410 € di reddito

annuo (inteso anno solare).

Entro questa soglia non è necessario aprire partita IV A

Oltre i 6.410 € di reddito annuo diventa una attività di CARATTERE ABITUALE e necessita

apertura partita IVA con codice 46.19.02 - INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO

Per i professionisti che avessero già partita IVA, superati i 6.410 € annui di reddito

derivante da questa attività, è sufficiente integrare sulla propria partita Iva il codice di

attività 46 19 02 (praticamente con lo stesso numero di partita IVA si svolgono 2 attività

che sono indipendenti tra di loro)

Per la NORMATIVA IVA vedi risoluzione Ministeriale 18/E del 27/01/2006

IL REDDITO DERIVANTE DA QUESTA ATTIVITA’ NON FA CUMULO CON ALTRI

REDDITI. E NON DEVE ESSERE DICHIARATO

Risoluzione Ministeriale n. 180/E del 12/07/95

IMPOSIZIONE FISCALE: ritenuta d’imposta definitiva alla fonte, a cura Essens, del 23%

sul 78% delle provvigioni (corrisponde al 17,94% dell’imponibile).

Essens agisce come Sostituto d’Imposta, per cui assolve agli obblighi fiscali IRPEF

Non sono ammesse né detrazioni IRPEF né detrazioni IVA

ISCRIZIONE INPS al superamento delle provvigioni di 6.410 €

Contributi INPS: 1/3 a carico incaricato alle vendite, 2/3 a carico Essens Riferimento legge

335/95

DETRAZIONE FISCALE: gli incaricati alle vendite che percepiscono esclusivamente

provvigioni da ESSENS, per qualsiasi importo, RESTANO FISCALMENTE A CARICO DEL

CONIUGE.

Dlgs 330/1994 art.3 – legge 473/94

NON SONO NECESSARI:

- ISCRIZIONE CCIAA (vedi C.M.I. n. 3407/C del 09.01.1997

- Dichiarazione studi di settore

- Dichiarazione e versamenti I.R.A.P .

- Iscrizione I.N.A.I.L.

 

Puoi reperire tutte le fonti normative citate sul sito www.studioconsult.it